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Fisco10 min di lettura· Aggiornato maggio 2026

Pignoramento dello stipendio: quote, limiti e come difendersi nel 2026

Pignoramento dello stipendio 2026: quote pignorabili (1/5, 1/4, 1/3), minimo vitale, regole speciali per cartelle esattoriali (art. 72-ter DPR 602/1973), cumulo e opposizione.

In sintesi

Lo stipendio si può pignorare, ma solo entro quote precise stabilite dall'art. 545 c.p.c. (1/5 per debiti ordinari, fino a 1/3 per alimenti) e dall'art. 72-ter DPR 602/1973 per le cartelle esattoriali (da 1/10 a 1/5 in base all'importo). Una parte dello stipendio — il minimo vitale — resta sempre intoccabile.

TL;DR
  • Il pignoramento dello stipendio è una procedura di espropriazione presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.): il creditore notifica l'atto al lavoratore e al datore di lavoro, che diventa "terzo pignorato".
  • Debiti ordinari (banche, finanziarie, fornitori): pignorabile 1/5 della retribuzione netta (art. 545 co. 4 c.p.c.).
  • Crediti alimentari (mantenimento coniuge o figli): fino a 1/3 o quota stabilita dal giudice (art. 545 co. 3).
  • Cartelle esattoriali (Agenzia delle Entrate-Riscossione): 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 € (art. 72-ter DPR 602/1973).
  • Cumulo massimo: tutti i pignoramenti insieme non possono superare la metà dello stipendio (art. 545 co. 5).
  • Minimo vitale: per pensioni e — in alcune ipotesi — stipendi, la quota impignorabile è 1,5 volte l'assegno sociale (art. 545 co. 7, come modificato dal DL 115/2022).
  • L'opposizione si fa con ricorso al giudice dell'esecuzione (art. 615 o 617 c.p.c.) entro 20 giorni dall'atto contestato.
  • Il datore di lavoro che paga senza vincolo o non rende la dichiarazione di terzo risponde verso il creditore (art. 547 c.p.c.).
Indice dei contenuti
  1. 1. Come funziona il pignoramento presso terzi
  2. 2. Le quote pignorabili per debiti "ordinari"
  3. 3. Crediti alimentari: fino a 1/3 (e oltre)
  4. 4. Cartelle esattoriali: le quote dell'art. 72-ter
  5. 5. Il limite del cumulo: max 1/2 dello stipendio
  6. 6. Il minimo vitale: cosa resta sempre intangibile
  7. 7. Come opporsi: i 20 giorni che contano
  8. 8. Cosa fare subito: 6 passi
  9. 9. Pensione e altri redditi: regole speciali
  10. 10. I 4 errori più frequenti del debitore

Come funziona il pignoramento presso terzi

Il pignoramento dello stipendio è una forma di espropriazione presso terzi: il creditore non aggredisce direttamente il tuo conto, ma il rapporto che hai con il datore di lavoro. Per attivarlo deve avere un titolo esecutivo (sentenza definitiva, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale, accordo omologato) e avere già notificato l'atto di precetto.

Tre passaggi tipici:

  • Notifica dell'atto di pignoramento al lavoratore e al datore di lavoro (art. 543 c.p.c.). L'atto identifica titolo, importo, datore di lavoro come terzo, e invita il datore a rendere la "dichiarazione di terzo".
  • Dichiarazione del datore (art. 547 c.p.c.): entro 10 giorni comunica l'esistenza del rapporto di lavoro, la retribuzione netta, eventuali altri pignoramenti in corso.
  • Ordinanza di assegnazione: il giudice dell'esecuzione, accertata la quota disponibile, ordina al datore di versare ogni mese al creditore la quota pignorata, fino a estinzione del debito.

Da quel momento la trattenuta è in busta paga, con voce dedicata, fino al pagamento integrale di capitale, interessi, spese legali.

Norma di riferimento

Art. 543 c.p.c.: «Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore (...)».

Le quote pignorabili per debiti "ordinari"

Per i crediti diversi da alimenti e tributi, la regola base è semplice: un quinto della retribuzione netta.

Norma di riferimento

Art. 545 co. 4 c.p.c.: «Le somme dovute a titolo di stipendio (...) possono essere pignorate per ogni altro credito nella misura di un quinto».

"Un quinto" significa 20% del netto in busta paga, dopo contributi e ritenute fiscali. Esempio: stipendio netto 1.800 €, quota pignorabile per un debito bancario = 360 €.

Si tratta di un solo creditore alla volta, ma il limite vale complessivamente per i debiti "ordinari": se sopraggiunge un secondo creditore della stessa categoria, partecipa al riparto della stessa quota, non si somma.

Crediti alimentari: fino a 1/3 (e oltre)

I crediti alimentari — assegno di mantenimento per il coniuge separato/divorziato, per i figli, per gli ascendenti, oppure obbligo di mantenimento ex art. 433 c.c. — hanno tutela rafforzata.

Norma di riferimento

Art. 545 co. 3 c.p.c.: «Le somme dovute (...) possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura che sarà autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato».

In pratica: non c'è una quota fissa, la determina il giudice. La giurisprudenza si è assestata su un terzo come riferimento, ma il giudice può scendere o salire in base al fabbisogno del beneficiario e alla retribuzione del debitore.

Dai casi che gestiamo

Un lavoratore con stipendio 2.000 € netti, separato con due figli, era stato sottoposto a pignoramento per arretrati di mantenimento. Il tribunale ha autorizzato il 30% della busta paga, lasciandogli circa 1.400 € per spese di vita. La quota alimentare può convivere con quella "ordinaria" entro il tetto del 50%.

Cartelle esattoriali: le quote dell'art. 72-ter

Quando il creditore è Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), per debiti da cartelle, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito INPS, non si applica l'art. 545 ma una norma speciale: l'art. 72-ter del DPR 602/1973.

Norma di riferimento

Art. 72-ter DPR 602/1973: «Le somme dovute a titolo di stipendio (...) possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 €; ad un settimo per importi superiori a 2.500 € e non superiori a 5.000 €; ad un quinto per importi superiori a 5.000 €».

In numeri: fino a 2.500 € di netto mensile la quota è 1/10 (10%); tra 2.500,01 e 5.000 € è 1/7 (circa 14,29%); oltre 5.000 € è 1/5 (20%).

Esempio: stipendio 2.000 € netti, debito con AdER per cartelle non pagate → la trattenuta mensile non può superare 200 €, anche se la cartella vale 30.000 €. Si pagano rate piccole, ma per molti mesi.

Attenzione: la regola si applica solo all'agente della riscossione pubblico. Se la stessa cartella viene ceduta a un'agenzia privata, oppure se è un credito privato (anche di un ente pubblico riscosso in via ordinaria), tornano in vigore i limiti dell'art. 545 c.p.c. (il quinto).

Il limite del cumulo: max 1/2 dello stipendio

Cosa succede se ti pignorano lo stipendio per più di un debito contemporaneamente? Per esempio: pignoramento per mantenimento figli + pignoramento per una cartella esattoriale + pignoramento per un debito bancario.

Norma di riferimento

Art. 545 co. 5 c.p.c.: «Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate (...) non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette».

Il tetto massimo complessivo è la metà della retribuzione netta. Le quote si distribuiscono secondo l'ordine di priorità (crediti alimentari, poi tributari, poi gli altri), ma il datore di lavoro non può trattenere più del 50% della busta paga, anche se i creditori sommano richieste per il 70%.

Dai casi che gestiamo

Un cliente con 1.700 € netti aveva subito tre pignoramenti: 1/3 per il mantenimento dei figli, 1/10 da AdER per una cartella, 1/5 da una banca. Il datore tratteneva oltre il 50%, lasciandogli 700 €. Abbiamo proposto ricorso ex art. 617 c.p.c. e il giudice ha rideterminato le quote nel rispetto del 50%, restituendo le somme trattenute in eccesso.

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Il minimo vitale: cosa resta sempre intangibile

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto una soglia di minimo vitale sotto la quale lo stipendio (o la pensione) non può essere toccato per crediti ordinari.

Per le pensioni, l'art. 545 co. 7 c.p.c. (come modificato dal DL 115/2022, conv. L. 142/2022) stabilisce che è impignorabile «una somma corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentata della metà» — cioè 1,5 volte l'assegno sociale. Per il 2026 occorre verificare l'importo aggiornato dell'assegno sociale INPS (per il 2024 era di 534,41 €, soglia minima pignorabile pensione circa 1.000 €).

Per gli stipendi, la stessa logica si applica per analogia in molte pronunce di merito, anche se la norma testuale dell'art. 545 parla solo di pensioni. La Corte Costituzionale (sent. 506/2002) aveva già affermato il principio del rispetto del minimo essenziale di vita anche per la retribuzione del lavoratore.

Per le cartelle esattoriali (art. 72-ter DPR 602/1973) la quota già ridotta (1/10, 1/7, 1/5) opera come tutela equivalente al minimo vitale: AdER pignora una quota proporzionalmente bassa per stipendi medi.

Come opporsi: i 20 giorni che contano

Se ricevi un atto di pignoramento e ritieni che sia illegittimo (titolo non valido, importo sbagliato, quota eccessiva, prescrizione, errore sul terzo pignorato), hai due strumenti:

  • Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesti il diritto del creditore a procedere — per esempio perché il debito è prescritto, è già stato pagato, oppure il titolo non è esecutivo.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesti la regolarità formale dell'atto — notifica viziata, calcolo errato delle quote, mancato rispetto del minimo vitale o del cumulo del 50%.
Norma di riferimento

Art. 617 c.p.c.: «Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni dalla loro notificazione».

I 20 giorni dell'art. 617 sono perentori: persi quelli, la quota resta. L'opposizione ex art. 615 invece non ha termine fisso (può essere proposta fino all'esaurimento del pignoramento), ma più si tarda, più somme vengono già trattenute.

Il giudice competente è il giudice dell'esecuzione del tribunale del luogo dove ha sede il terzo pignorato (di norma il datore di lavoro).

Cosa fare subito: 6 passi

  • Verifica il titolo esecutivo. È una sentenza definitiva? Un decreto ingiuntivo notificato e non opposto? Una cartella regolarmente notificata? Se manca il titolo, l'opposizione ex art. 615 è quasi sempre vincente.
  • Controlla la notifica del precetto. Va notificato almeno 10 giorni prima del pignoramento (art. 480 c.p.c.) e ha validità 90 giorni.
  • Calcola la quota pignorabile sulla tua busta paga netta e confronta con quella effettivamente trattenuta. Errori di calcolo del datore sono frequenti.
  • Verifica il cumulo. Se più creditori sono in concorso e tratteni più del 50%, c'è violazione dell'art. 545 co. 5.
  • Controlla la prescrizione. Le cartelle si prescrivono in 5 anni per la maggior parte dei tributi locali e contributi (Cass. SU n. 23397/2016), in 10 anni per IRPEF/IVA/IRES.
  • Deposita l'opposizione entro 20 giorni (art. 617) o senza termine fisso (art. 615) tramite avvocato — obbligatorio per valore superiore a 1.100 €.
Dai casi che gestiamo

Sette opposizioni su dieci si chiudono con una riduzione della quota o l'estinzione del pignoramento. I motivi più frequenti: errore nel calcolo del netto (calcolato sul lordo o senza scorporo dei contributi), mancato rispetto del cumulo 50%, prescrizione di crediti tributari oltre 5 anni.

Pensione e altri redditi: regole speciali

  • Pensione: stesse quote dello stipendio (1/5 ordinario, 1/3 alimentare, art. 72-ter per AdER) ma con il minimo vitale espresso a 1,5 volte l'assegno sociale.
  • TFR: pignorabile nei limiti del quinto (art. 545 co. 4 c.p.c.), trattato come retribuzione differita.
  • Indennità di disoccupazione (NASpI): stessa disciplina dello stipendio per le quote, ma con tutela rafforzata per il minimo vitale (Cass. n. 7990/2014).
  • Conto corrente dove confluisce lo stipendio: è impignorabile la somma pari al triplo dell'assegno sociale per le somme accreditate prima del pignoramento; per quelle accreditate dopo, valgono i limiti dell'art. 545 (art. 545 co. 8 c.p.c.).

I 4 errori più frequenti del debitore

  • Ignorare l'atto pensando che sia "un sollecito". L'atto di pignoramento è un atto giudiziario: i 20 giorni decorrono dalla notifica, non dal momento in cui leggi la raccomandata.
  • Non controllare il calcolo delle quote. Il datore di lavoro spesso applica meccanicamente "il quinto" anche quando andrebbe usata la tabella dell'art. 72-ter o contenuto il cumulo nel 50%.
  • Pagare direttamente al creditore dopo il pignoramento. La somma va versata in causa o tramite il datore: pagare a mano libera non blocca il pignoramento e si rischia di pagare due volte.
  • Aspettare a chiedere la rateizzazione ad AdER. Una richiesta accolta sospende il pignoramento (art. 19 DPR 602/1973). Si può chiedere prima o anche durante la procedura.

Domande frequenti

Quanto possono pignorarmi dello stipendio?

Per debiti ordinari: 1/5 del netto (art. 545 co. 4 c.p.c.). Per crediti alimentari: fino a 1/3 (deciso dal giudice). Per cartelle esattoriali: 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 € (art. 72-ter DPR 602/1973). In ogni caso il cumulo non può superare il 50% (art. 545 co. 5).

Possono pignorarmi se guadagno solo 1.000 € al mese?

Sì, ma le quote restano proporzionali: 200 € per debiti ordinari, fino a 333 € per crediti alimentari. La giurisprudenza riconosce un minimo vitale anche sugli stipendi bassi: con redditi vicini alla soglia di sussistenza si può chiedere al giudice di ridurre la quota.

Per quanti anni dura il pignoramento dello stipendio?

Finché il debito non viene estinto, capitale + interessi + spese. Su debiti elevati e stipendi medi può durare anche 5-10 anni. Si può accorciare con definizioni transattive, saldo e stralcio, o rateazione AdER.

Mi possono pignorare lo stipendio per un debito di un parente?

No. Il pignoramento colpisce solo il debitore individuato nel titolo esecutivo. Eccezioni: se hai prestato fideiussione o sei coobbligato in solido.

Cosa succede se il datore non comunica il pignoramento?

Il datore che non rende la dichiarazione di terzo (art. 547 c.p.c.) o paga al lavoratore in violazione del vincolo risponde direttamente verso il creditore, e può essere condannato a pagare di tasca propria.

Si può fare opposizione al pignoramento?

Sì: opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c., senza termine fisso) per contestare il diritto del creditore; opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni per vizi formali. Va presentata al giudice dell'esecuzione del tribunale competente.

La rateizzazione AdER blocca il pignoramento?

Sì. L'art. 19 DPR 602/1973 prevede che la concessione del piano di rateazione sospende le procedure esecutive in corso. La decadenza dalla rateazione (omissione di 8 rate anche non consecutive) fa riprendere il pignoramento.

Si può pignorare il conto corrente dove arriva lo stipendio?

Sì, ma con limiti. Sulle somme già accreditate prima del pignoramento è impignorabile il triplo dell'assegno sociale; sulle somme accreditate dopo, valgono i limiti dell'art. 545 (di norma 1/5).

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