Assegno di mantenimento figli: come si calcola davvero nel 2026
Reddito, tempi di permanenza, costo della vita: la guida ai criteri reali con cui i tribunali italiani fissano l'assegno per i figli.
L'assegno di mantenimento per i figli si calcola sui 4 criteri dell'art. 337-ter c.c.: bisogni del figlio, tenore di vita, tempi di permanenza, redditi dei genitori.
- Non esiste una formula matematica unica: il giudice valuta 4 criteri dell'art. 337-ter c.c.
- Riferimento orientativo: 15-25% del reddito netto del genitore non collocatario per ogni figlio.
- L'assegno copre solo le spese ordinarie; le straordinarie (sanitarie, scolastiche) si dividono al 50%.
- L'obbligo non cessa al 18° compleanno: dura fino all'autosufficienza economica del figlio.
- Si rivaluta automaticamente ogni anno sull'indice ISTAT e si può modificare se cambiano le condizioni.
Indice dei contenuti
- 1. I 4 criteri di legge
- 2. Il riferimento pratico: le tabelle dei tribunali
- 3. Cosa copre l'assegno e cosa no
- 4. L'effetto dei tempi di permanenza
- 5. Esempio numerico concreto
- 6. Fino a quando si paga: il mito dei 18 anni
- 7. Modifica e revoca dell'assegno
- 8. Cosa succede se il genitore non paga
- 9. Errori comuni da evitare
"Quanto dovrò pagare per i miei figli?" è la domanda numero uno che ogni genitore si fa quando una separazione si avvicina. La risposta onesta è: dipende. Ma dipende da criteri precisi, prevedibili e controllabili.
Capire come si calcola davvero l'assegno ti permette di trattare in modo informato in fase consensuale e di sapere cosa aspettarti se finisci davanti al giudice.
I 4 criteri di legge
L'art. 337-ter del codice civile elenca i parametri che il giudice deve valutare. Non c'è una formula automatica, ma c'è un metodo. Conoscerlo è il primo passo.
- 1. Le attuali esigenze del figlio (età, scuola, sport, salute)
- 2. Il tenore di vita goduto durante la convivenza dei genitori
- 3. I tempi di permanenza presso ciascun genitore
- 4. Le risorse economiche di entrambi i genitori
- 5. La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore
Art. 337-ter, comma 4, codice civile (introdotto dalla L. 54/2006 sull'affidamento condiviso e mantenuto dalla riforma Cartabia).
Il riferimento pratico: le tabelle dei tribunali
Molti tribunali italiani (Milano, Roma, Napoli, Bologna, Torino) hanno adottato tabelle orientative che incrociano reddito e numero di figli. Non sono vincolanti, ma sono il punto di partenza in moltissime cause.
Range tipico: 15-25% del reddito netto mensile del genitore non collocatario per il primo figlio. Per il secondo si aggiunge un 10-15%, per il terzo un 5-10%. Sono percentuali decrescenti perché alcune spese sono fisse.
Cosa copre l'assegno e cosa no
L'assegno mensile copre solo le spese ordinarie: vitto, abbigliamento ordinario, materiale scolastico, piccole uscite. Le spese straordinarie sono fuori e vanno divise al 50% (salvo accordi diversi).
- Spese mediche non coperte dal SSN (visite specialistiche, dentista, occhiali)
- Tasse scolastiche, libri, gite, mensa
- Sport, attività ricreative, lezioni private
- Patente, viaggio studio, università fuori sede
- Eventi straordinari (cresima, comunione, 18° compleanno)
La regola: prima dell'esborso il genitore che lo sostiene deve avvisare l'altro e chiedere il consenso (salvo urgenze sanitarie). Senza preavviso, il rimborso può essere negato.
L'effetto dei tempi di permanenza
Più tempo il figlio passa con il genitore non collocatario, più si riduce l'assegno. Logica: chi ospita sostiene direttamente le spese di vitto e quotidianità.
Una permanenza paritaria (50/50, sempre più frequente con l'affidamento alternato) può ridurre l'assegno fino ad annullarlo, se i redditi dei genitori sono simili. Resta l'obbligo di partecipare alle spese straordinarie.
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Inizia oraEsempio numerico concreto
Padre con reddito netto 2.500€/mese, madre con 1.500€, un figlio di 10 anni che vive con la madre, vede il padre nei weekend e mezza settimana.
- Reddito complessivo familiare: 4.000€
- Quota proporzionale del padre: 62,5%
- Costo medio mensile stimato del figlio (Milano, 10 anni): ~700€
- Quota a carico del padre: ~440€/mese di assegno + 50% spese straordinarie
Sono ordini di grandezza. Un giudice può discostarsene per giustificate ragioni: spese particolari, secondo lavoro, residenza in zona costosa.
Fino a quando si paga: il mito dei 18 anni
L'obbligo di mantenimento non cessa al compimento dei 18 anni. Continua finché il figlio non è economicamente autosufficiente, purché stia studiando o cercando attivamente lavoro.
La Cassazione (Cass. 17183/2020 e giurisprudenza successiva) ha però ribadito che l'obbligo non è eterno: dopo i 30-32 anni è il figlio a dover dimostrare di non essere autosufficiente per causa non sua.
Art. 337-septies c.c.: i figli maggiorenni non economicamente indipendenti hanno diritto al mantenimento, salvo che la mancata indipendenza sia loro imputabile.
Modifica e revoca dell'assegno
L'assegno non è scolpito nella pietra. Si può chiedere modifica (in aumento o riduzione) ogni volta che cambiano significativamente le condizioni: perdita lavoro, malattia, nuova occupazione del figlio, nascita di altri figli.
Procedura: ricorso al tribunale che ha emesso il provvedimento originario. Tempi: 4-9 mesi. Le modifiche non sono mai retroattive: scattano dalla domanda.
Dai casi che gestiamo: il 60% delle modifiche viene chiesto per perdita del lavoro o riduzione drastica del reddito. La perdita deve essere documentata e non volontaria.
Cosa succede se il genitore non paga
Il mancato pagamento dell'assegno è reato (art. 570-bis c.p., violazione degli obblighi di assistenza familiare): pena fino a 1 anno di reclusione o multa fino a 1.032 euro.
- Pignoramento diretto presso il datore di lavoro fino a 1/2 dello stipendio
- Pignoramento di conti correnti, immobili, auto
- Iscrizione di ipoteca sui beni del debitore
- Procedimento penale per violazione degli obblighi familiari
Errori comuni da evitare
- Smettere di pagare "perché tanto la madre/il padre se la cava"
- Pagare in nero senza tracciabilità (rischio di non poter dimostrare i versamenti)
- Includere l'assegno nelle spese straordinarie (o viceversa)
- Ignorare la rivalutazione ISTAT annuale automatica
- Pensare che la nuova convivenza dell'ex faccia cessare l'obbligo (non vale per i figli)
Domande frequenti
L'assegno per i figli si rivaluta automaticamente?
Sì, ogni anno secondo l'indice ISTAT FOI (famiglie operai e impiegati), salvo che la sentenza preveda diversamente. La rivalutazione opera dall'anniversario della sentenza e non richiede una nuova causa.
Se perdo il lavoro posso smettere di pagare?
No, mai unilateralmente. Devi presentare ricorso urgente al tribunale per la modifica delle condizioni, allegando la documentazione (lettera di licenziamento, NASpI, ricerca attiva di lavoro). Fino alla nuova decisione, l'obbligo resta.
L'ex coniuge percepisce un nuovo reddito alto: posso ridurre l'assegno?
L'assegno per i figli si calcola sui bisogni del figlio e sui redditi di entrambi i genitori. Se il reddito del genitore collocatario aumenta significativamente, puoi chiedere una revisione, ma incide molto meno rispetto a un cambiamento del tuo reddito.
Le spese del calcio o della scuola privata sono ordinarie o straordinarie?
La giurisprudenza prevalente le considera straordinarie e quindi divisibili al 50% previo accordo. Per evitare contenzioso, è opportuno specificare in sentenza o accordo quali attività rientrino nell'assegno e quali no.
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