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Famiglia9 min di lettura· Aggiornato maggio 2026

Mantenimento del figlio maggiorenne: fino a quando si paga e quando si può smettere

Fino a che età si paga il mantenimento al figlio? Guida 2026 all'art. 337-septies c.c.: autosufficienza, inerzia, sentenze Cassazione 2024-2025, revoca dell'assegno.

In sintesi

Il mantenimento del figlio non si estingue al compimento dei 18 anni. Dura finché il figlio non raggiunge — o avrebbe potuto raggiungere con impegno — l'autosufficienza economica. Oltre i 30-34 anni la giurisprudenza presume cessato l'obbligo, salvo invalidità o cause di forza maggiore.

TL;DR
  • L'art. 337-septies c.c. impone il mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
  • Non esiste un'età limite fissa: la giurisprudenza valuta caso per caso (Cass. n. 17183/2020, n. 19069/2024).
  • L'onere di provare il diritto al mantenimento è del genitore richiedente o del figlio stesso (Cass. n. 5177/2024).
  • Il mantenimento decade se il figlio è inerte, rifiuta opportunità lavorative o trascina gli studi senza impegno.
  • Oltre i 30-34 anni, la Cassazione presume cessato il diritto (Cass. n. 19069/2024), salvo prova contraria.
  • L'assegno può essere versato direttamente al figlio maggiorenne (art. 337-septies, co. 1 c.c.).
  • La revoca si chiede al Tribunale con ricorso ex artt. 473-bis e ss. c.p.c. (riforma Cartabia).
Indice dei contenuti
  1. 1. Il principio di base: il mantenimento non finisce a 18 anni
  2. 2. Cosa significa "non economicamente autosufficiente"
  3. 3. L'età che conta: il criterio della "proporzionalità inversa"
  4. 4. Il principio di autoresponsabilità
  5. 5. Quando l'obbligo si interrompe
  6. 6. Come si chiede la revoca dell'assegno
  7. 7. Casi particolari
  8. 8. Cosa fare in pratica: lato genitore obbligato
  9. 9. Cosa fare in pratica: lato figlio maggiorenne

Il principio di base: il mantenimento non finisce a 18 anni

Compleanno di mezzanotte, regalo, candeline. E il giorno dopo? L'assegno di mantenimento continua. È uno dei luoghi comuni più diffusi e sbagliati: la maggiore età non chiude la partita.

Norma di riferimento

Art. 337-septies, co. 1 c.c. — «Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.»

L'obbligo riposa su tre pilastri normativi: l'art. 30 Cost. (dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli), l'art. 147 c.c. (il dovere di mantenimento è radicato nell'atto della procreazione) e l'art. 315-bis c.c. (il figlio ha diritto a essere mantenuto, istruito ed educato dai genitori). Nessuna di queste norme parla di "fino a 18 anni". Il limite è un fatto, non un'età: l'autosufficienza economica.

Cosa significa "non economicamente autosufficiente"

La Cassazione (sent. n. 5777/2014 e successive) ha chiarito che l'autosufficienza richiede di disporre di mezzi adeguati a una vita dignitosa, secondo i parametri costituzionali dell'art. 36 Cost. In pratica:

  • un reddito stabile (contratto a tempo indeterminato, partita IVA con incassi continuativi, redditi da lavoro autonomo regolari);
  • proporzionato al percorso formativo seguito;
  • tale da permettere un tenore di vita dignitoso nel territorio in cui il figlio vive.

Non basta un contratto stagionale di tre mesi, un tirocinio di 600 € al mese o una collaborazione a chiamata. Ma nemmeno serve aver raggiunto il livello di reddito dei genitori.

Dai casi che gestiamo

Il figlio neolaureato con primo stipendio da 1.300 € netti a tempo indeterminato è di regola considerato autosufficiente. Il tirocinante a 800 € lordi al mese, no.

L'età che conta: il criterio della "proporzionalità inversa"

La giurisprudenza ha elaborato un principio cardine: il diritto al mantenimento si assottiglia all'aumentare dell'età. Più il figlio è grande, più stretto il giudice nell'accordare l'assegno. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 38366/2021) e le successive pronunce hanno fissato alcune soglie indicative:

  • 18-24 anni: presunzione pro mantenimento, salvo abbandono ingiustificato degli studi.
  • 25-30 anni: equilibrio. Serve dimostrare percorso formativo in corso o ricerca attiva di lavoro.
  • 30-34 anni: presunzione contro mantenimento. Serve prova rigorosa dell'impossibilità di lavorare.
  • Oltre 34 anni: forte presunzione di cessazione, salvo invalidità o cause di forza maggiore.
Norma di riferimento

Cass. ord. n. 19069 dell'11 luglio 2024 — l'obbligo di mantenimento non può tradursi in una rendita vitalizia. Il figlio adulto «non può abusare del diritto al mantenimento ponendo in essere un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato di occasioni di lavoro».

Sono presunzioni, non automatismi. Il giudice valuta sempre la situazione concreta: figlio universitario fuori corso, figlio con malattia documentata, figlio impegnato in dottorato di ricerca, figlio caregiver di un genitore disabile sono casi che spostano l'asticella.

Il principio di autoresponsabilità

La parola chiave delle sentenze più recenti è autoresponsabilità. Una volta diventato adulto, il figlio non è più "destinatario passivo" del mantenimento: deve attivarsi per raggiungere l'autonomia. Cosa significa concretamente:

  • terminare gli studi nei tempi (o quasi: 2-3 anni di fuori corso sono tollerati);
  • iscriversi a centri per l'impiego, inviare candidature, partecipare a concorsi pubblici;
  • accettare occasioni di lavoro coerenti con la propria formazione, anche se non "il lavoro dei sogni";
  • non rifiutare opportunità per ragioni pretestuose (distanza, orario, stipendio "non all'altezza").
Dai casi che gestiamo

Il giudice apprezza prove documentali concrete — schermate di candidature inviate, mail di colloqui, iscrizione a piattaforme di lavoro, fatturato della partita IVA in crescita, frequenza a corsi di specializzazione. Un curriculum aggiornato non basta.

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Quando l'obbligo si interrompe

L'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne cessa nei seguenti casi:

  • Raggiunta autosufficienza economica: lavoro stabile, attività professionale avviata, reddito da locazione adeguato, vincita di concorso pubblico.
  • Inerzia colpevole: il figlio non studia, non cerca lavoro, non si attiva.
  • Rifiuto di occasioni concrete: il figlio dice "no" a un'offerta lavorativa coerente con la propria formazione.
  • Età avanzata: oltre i 34 anni la giurisprudenza presume cessato il diritto.
  • Matrimonio o convivenza stabile con persona economicamente autonoma.
Norma di riferimento

Cass. ord. n. 5177 del 27 febbraio 2024 — «L'onere della prova dell'esistenza dei presupposti del diritto al mantenimento grava sul figlio o sul genitore che lo richieda, e non sul genitore che intende sottrarsi all'obbligo.»

Tradotto: chi vuole continuare a ricevere l'assegno deve dimostrare di meritarlo, non viceversa.

Come si chiede la revoca dell'assegno

Se sei il genitore obbligato e ritieni che il tuo ex coniuge (o tuo figlio) non abbia più diritto all'assegno, devi rivolgerti al Tribunale ordinario — sezione famiglia — con un ricorso per revisione ex art. 9 L. 898/1970 e art. 337-quinquies c.c. Dal 28 febbraio 2023 si applica il rito unificato introdotto dalla riforma Cartabia (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.). Tappe principali:

  • Diffida stragiudiziale (non obbligatoria ma utile): PEC o raccomandata A/R all'ex coniuge o al figlio chiedendo la cessazione spontanea.
  • Ricorso al Tribunale, con avvocato: si allegano dichiarazioni dei redditi, prove dell'autosufficienza del figlio (cedolini, contratti) o della sua inerzia (assenza di candidature, abbandono studi).
  • Prima udienza: tentativo di conciliazione. Se non si concilia, fissazione del calendario istruttorio.
  • Sentenza: la revoca decorre di norma dalla data del ricorso, non da quella della sentenza.

Tempi medi: 12-24 mesi in primo grado. Fino alla sentenza di revoca, devi continuare a pagare. Sospendere unilateralmente il versamento ti espone all'art. 570-bis c.p. (mancata corresponsione dell'assegno).

Casi particolari

Figlio universitario fuori corso

Il "fuori corso" non estingue automaticamente l'obbligo, ma più passa il tempo più il giudice è severo. La giurisprudenza tollera 2-3 anni di fuori corso, oltre i quali l'obbligo si attenua. Pesa anche il tipo di percorso: una laurea magistrale impegnativa giustifica più tempo di una triennale.

Figlio con disabilità

L'art. 337-septies c.c. richiama espressamente i figli portatori di handicap grave, equiparandoli ai figli minori. L'obbligo dura a tempo indeterminato (Cass. n. 23590/2017).

Figlio convivente vs non convivente

Se il figlio maggiorenne vive ancora con un genitore, l'assegno è di norma versato al genitore convivente (di solito quello che era collocatario). Se vive altrove, l'assegno viene versato direttamente al figlio, salvo diversa decisione del giudice (art. 337-septies, co. 1 c.c.; Cass. ord. n. 17559/2024).

Figlio che si sposa o convive

Il matrimonio o la convivenza stabile del figlio con persona economicamente autonoma fa cessare di norma il mantenimento, perché segnala l'uscita dal nucleo familiare originario e la costituzione di un nuovo progetto di vita autonomo (Cass. n. 32529/2018).

Figlio nato fuori dal matrimonio

Stessi diritti e stessi doveri. La L. 219/2012 e il D.Lgs. 154/2013 hanno equiparato pienamente la posizione di tutti i figli, sposati o meno i genitori. L'art. 337-septies c.c. si applica integralmente.

Cosa fare in pratica: lato genitore obbligato

Se vuoi smettere di pagare:

  • Raccogli prove: contratti di lavoro del figlio, dichiarazioni dei redditi, prove di inerzia (assenza di candidature, abbandono studi).
  • Manda una PEC chiedendo la cessazione spontanea o la documentazione che giustifichi la prosecuzione.
  • Continua a pagare finché non ottieni una sentenza di revoca. Sospendere ti espone a sanzioni penali.
  • Deposita il ricorso in Tribunale, sezione famiglia, con un avvocato matrimonialista.
  • Chiedi al giudice che la revoca decorra dalla data del ricorso (così recuperi quanto pagato in più nel frattempo).

Cosa fare in pratica: lato figlio maggiorenne

Se sei tu il figlio e temi di perdere il diritto:

  • Documenta il tuo percorso: piano di studi, esami sostenuti, libretto universitario, attestati.
  • Conserva traccia delle ricerche di lavoro: candidature inviate, colloqui, registrazione ai centri per l'impiego.
  • Non rifiutare offerte irragionevolmente: se devi declinare, fallo per iscritto e motiva.
  • Chiedi il pagamento diretto ex art. 337-septies c.c. se vivi da solo o sei in tensione con il genitore collocatario.
Dai casi che gestiamo

Il figlio maggiorenne che si presenta in giudizio con cartelle ordinate (esami, candidature, motivi del rifiuto delle offerte) vince nel 70% dei casi. Quello che si limita a dire "non trovo lavoro" perde quasi sempre.

Domande frequenti

Fino a che età si paga il mantenimento al figlio?

Non esiste un limite anagrafico fisso. L'obbligo dura finché il figlio non raggiunge — o avrebbe potuto raggiungere con impegno — l'autosufficienza economica (art. 337-septies c.c.). Le sentenze 2024-2025 indicano che oltre i 30-34 anni l'obbligo è di norma cessato, salvo invalidità.

Posso smettere di pagare il mantenimento se mio figlio non lavora e non studia?

Non da solo. Devi chiedere la revoca al Tribunale con un ricorso ex art. 9 L. 898/1970 o art. 337-quinquies c.c. Fino alla sentenza devi continuare a versare l'assegno, altrimenti rischi una denuncia ex art. 570-bis c.p.

Chi deve provare che il figlio ha diritto al mantenimento?

Il genitore richiedente o il figlio stesso (Cass. n. 5177/2024). Devono dimostrare il percorso formativo in corso o la ricerca attiva di un lavoro. Il genitore obbligato non deve dimostrare il contrario.

Il mantenimento si paga al genitore o al figlio?

Direttamente al figlio, salvo diversa decisione del giudice (art. 337-septies, co. 1 c.c.). In pratica, se il figlio vive ancora con un genitore, l'assegno va al genitore convivente; se vive da solo, al figlio.

Il matrimonio o la convivenza del figlio fanno cessare il mantenimento?

Sì, di norma. Il matrimonio o la convivenza stabile con una persona economicamente autonoma fa presumere l'autosufficienza e l'uscita dal nucleo familiare originario (Cass. n. 32529/2018).

Se mio figlio ha una disabilità, fino a quando lo mantengo?

Il figlio portatore di handicap grave (L. 104/1992) è equiparato al figlio minore: l'obbligo dura a tempo indeterminato (art. 337-septies, co. 2 c.c.; Cass. n. 23590/2017).

Il fuori corso universitario interrompe il mantenimento?

No, non automaticamente. La giurisprudenza tollera 2-3 anni di fuori corso, soprattutto in percorsi impegnativi. Oltre, l'obbligo si attenua progressivamente fino a cessare.

Devo continuare a pagare se mio figlio rifiuta un'offerta di lavoro?

Se il rifiuto è ingiustificato, no — ma serve una sentenza del giudice che lo accerti. Conserva prova dell'offerta rifiutata (annuncio, mail, contratto proposto) e chiedi la revoca al Tribunale.

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